Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione Rischio Incendi.
Il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti, per l’incolumità pubblica, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti che possono risultare di facile strumento di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Vista la legge n. 353/2000;
- Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e s.m.i.;
- Visto il D. Lvo n. 112/98;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000;
- Vista la L. R. n. 16 del 06/04/1996;
- Vista la L. R. n. 14/98;
- Vista la L. R. n. 14 del 14/04/2006;
- Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- Visti gli art. 449 e 650 C.P.
- Visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285 .
O R D I N A
ART. 1
Obblighi e divieti
E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche incolte o abbandonate ricadenti in zone con folta vegetazione in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il 10 giugno 2011, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio.
E' fatto altresì obbligo, a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo dal 01 giugno 2011 al 15 ottobre 2011 al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.
Nel periodo compreso tra il 01 giugno 2011 ed il 15 ottobre 2011 è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.
I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
ART. 2
Modalità esecutive
Gli interventi di pulitura di cui sopra devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), qualora, le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 ed in presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.
Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, e riserve etc.), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.
Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.
ART. 3
Estensione degli obblighi
Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici comunali “V Settore P.M. e III Settore Uffici Tecnici”, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5.
Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
ART. 4
Procedimento amministrativo
AI fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (30 maggio 2011) sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.
Decorso il termine indicato all'art.1, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art. 8 , della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (semprechè la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett. "b"), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. “a”.
Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 5.
ART. 5
Sanzioni
A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di €. 210,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubb1ica incolumità;
c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. l comma 2 (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti pericolosi, sarà applicata la sanzione di cui alla precedente lettera "a";
d) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di €.155,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;
e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del
21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.
Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000.
L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 del predetto Decreto Legislativo.
ART. 6
Responsabilità civile e penale
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt.423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.
ART. 7
Collaborazione dei cittadini
Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forèstale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:
115 Vigili del Fuoco
1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
0924/909500 Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano
0924/909111 Centralino Comune di Castelvetrano
0924/909653 Servizio Tutela Ambientale e Verde Pubblico
ART.8
Collaborazione degli Uffici Comunali
Per le finalità di cui sopra ed in una visione unitaria e complessiva l’Ufficio di Protezione Civile del Comune, intesa come struttura unica; e collaborante prevista dall’organigramma “Struttura Organizzativa” Comunale delibera di G.M. n. 22 del 27.01.2010 e s.m.i. ,e rientrante nelle funzioni di supporto di cui alla legge 225/1992, e del Regolamento Comunale di protezione Civile delibera di C.C. n. 88 del 21/11/2001, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione.
§ Il 4° Settore Ufficio Tecnico, Servizio Idrico integrato, con i mezzi in dotazione autobotte, personale tecnico, servizi manutentivi etc.;
§ Il 3° Servizio Tutela Ambientale e verde pubblico etc. 3° Servizio IV Settore, con i mezzi in dotazione e personale competente, con le modalità di cui all’art. 1 e 2, laddove necessario ed in via sostitutiva, con spese a carico dei proprietari.
§ Il 7° Servizio pianificazione del territorio in applicazione dell’articolo 10 della Legge 353 del 2000, istituisce il catasto incendi acquisendo i dati catastali ed identificativi, trasmessi dal Settore P.M. e Protezione Civile, inerenti l’area attraversata dall’incendio con la delimitazione dell’area, su cartografia, e trascritte nel Certificato di Destinazione Urbanistica, come attraversate dal fuoco e vincolate.
ART. 9
Organi incaricati dell'esecuzione
Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta del procedimenti come descritti all'art. 4.
ART. 10
Pubblicizzazione
Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet www. comune.castelvetrano.tp.it
Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo - Servizio per la provincia di Trapani, alla Provincia Regionale di Trapani, all’ANAS S.p.A. di Trapani, alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.(Direzione Compartimentale - P.zza Cairoli 5,- 90123 PA), al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetrano, al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetrano, al Comando Polizia Municipale e protezione Civile di Castelvetrano, al III Settore Uffici Tecnici.
ART. 11
Decorrenza e validità
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15/10/2011, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. l, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.
Castelvetrano.
Il Comandante
Dott. Bucca Vincenzo
IL SINDACO
Dott. Pompeo Giovanni
